Commercialista Dr. Angelo Calò

Borsa di studio e tirocinio: la dichiarazione dei redditi è d’obbligo?

Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio e tirocinio formativo o di orientamento devono essere inserite nel modello 730?

Sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oppure è prevista l’esenzione in termini di presentazione della dichiarazione dei redditi?

Sono queste le principali domande a cui risponderemo nel nostro focus.

Lo faremo attenendoci ad alcune regole da seguire, alle disposizioni del TUIR, del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Borsa di studio e tirocinio: è obbligatorio presentare il modello 730?

Per legge, esistono casi in cui è previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e casi in cui è prevista l’esenzione in riferimento a somme percepite come borsa di studio e indennità per il tirocinio.

L’articolo 50 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce che gli importi corrisposti a titolo di borse di studio, assegno, premio o sussidio per studio o addestramento professionale sono ritenuti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La lista fornita dal TUIR include anche le indennità corrisposte a titolo di orientamento al lavoro e di tirocinio formativo.

In quali casi è obbligatorio inserire nella dichiarazione dei redditi borse di studio e tirocini?

La risposta a questa domanda è contenuta in due documenti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF.

La risoluzione n. 95 – 21 marzo 2002 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue: anche per le indennità riferite a tirocinio o stage (ad esempio, il tirocinio Garanzia Giovani) è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi.

Riguardo alle borse di studio, la circolare n. 326 – 23 dicembre 1997 del MEF indica che le somme percepite per attività di studio, ricerca scientifica e specializzazione rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Come per altri redditi assimilati (tirocini formativi e di orientamento, assegni, premi o sussidi erogati per studio o addestramento professionale) è obbligatorio presentare il modello 730 ed applicare per il sostituto d’imposta la ritenuta Irpef.

Lo stagista o borsista riceverà, oltretutto, la certificazione unica che contiene le somme complessive erogate e gli importi trattenuti a fini Irpef.

Borsa di studio e tirocinio: modello 730 e soggiorni all’estero

Le istruzioni per la compilazione del modello 730/2020 chiariscono ulteriori dubbi.

Le borse di studio vanno dichiarate da contribuenti residenti in Italia, non soggetti ad una specifica esenzione.

In caso di soggiorno all’estero per motivi di studio, le regole stabilite in Italia vengono applicate in base alle Convenzioni. Il motivo è facilmente intuibile: evitare doppie imposte sui redditi.

Facciamo un esempio.

Un contribuente residente in Italia, per motivi di studio, deve soggiornare in uno dei seguenti Paesi esteri: Francia, Germania, Regno Unito o Stati Uniti. Percepisce somme da un soggetto residente in Italia. In tal caso, la borsa di studio è tassabile esclusivamente nel nostro Paese.

Mettiamo il caso in cui, invece, il contribuente trasferitosi all’estero per studio (in uno dei quattro Paesi su menzionati) riceve il pagamento da un soggetto residente nello stato estero dove soggiorna.

Il soggetto all’estero che corrisponde la borsa di studio potrà tassare il reddito, mentre il contribuente dovrà dichiararlo anche in Italia richiedendo il credito per l’imposta pagata all’estero.

Quando la borsa di studio è esente dall’obbligo di invio del modello 730

Vi sono casi in cui le borse di studio non vanno in dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).

Di conseguenza, non c’è l’obbligo di presentare ed inviare il modello 730 né di versare imposte sulle somme percepite.

In sintesi, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi chi percepisce una borsa di studio che rientra fra quelle riconosciute per:

– diritto allo studio universitario;

– attività di ricerca post-laurea;

– mobilità internazionale.

Elenco dettagliato delle borse di studio esenti dall’obbligo

In dettaglio, le borse di studio non tassate secondo le regole ordinarie riguardano quelle:

– corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano agli studenti universitari sulla base del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;

– corrisposte dalle università, istituti di istruzione universitaria e provincia autonoma di Bolzano, secondo la Legge n. 398 – 30 novembre 1989. Si riferiscono alla frequenza dei corsi di perfezionamento e specializzazione relativi al dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all’estero;

– bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates”. Questo programma è stato istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Rientrano in questa categoria le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a patto che la somma complessiva annua non superi i 7.746,85 euro;

– nell’ambito del programma “Erasmus +“, per la mobilità internazionale, erogate agli studenti delle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in base al regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

– corrisposte per la frequenza nelle università di specializzazione in medicina e chirurgia ai sensi del D.Lgs. n. 257 – 8 agosto 1991;

– nazionali per il merito e la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge n. 232 – 11 dicembre 2016);

– a vittime della criminalità organizzata, del terrorismo, agli orfani ed ai figli di queste vittime in base alla Legge n. 407 – 23 novembre 1998;

– ricevute a titolo di contributi in natura nell’ambito di progetti d’innovazione sociale ai sensi della Legge n. 58  del 28 giugno 2019.

 

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