Commercialista Dr. Angelo Calò

Partita IVA Regime Forfettario: è necessario presentare i modelli INTRASTAT?

Chi, come te, ha la Partita IVA in Regime Forfettario si ritrova, sempre più di frequente, a dover effettuare operazioni con l’estero.

Puoi emettere fattura verso professionisti ed aziende che si trovano all’estero entro il limite annuo previsto per il forfettario, ovvero 65.000 euro.

Nella nostra guida, ti spieghiamo in dettaglio cos’è il modello INTRASTAT del regime forfettario e come funziona in riferimento all’emissione di fatture per clienti internazionali.

Quando è necessario stilare i modelli INTRASTAT per le operazioni all’estero?

Ecco come bisogna regolarsi.

Partita IVA Regime Forfettario: cos’è il modello INTRASTAT?

Grazie al modello INTRASTAT l’Agenzia delle Dogane viene informata di tutte le operazioni effettuate a livello comunitario tra soggetti con Partita IVA.

Tale documento consente di tracciare tutti gli scambi di beni e servizi in modo tale da impedire tentativi di evasione fiscale.

I contribuenti forfettari possono effettuare operazioni con l’estero, ma dovranno fare attenzione allo svolgimento di queste operazioni perché, per il regime forfettario, vige l’esenzione dell’applicazione dell’IVA all’interno delle fatture emesse.

Di seguito, andremo a spiegare quali sono i moduli da compilare previsti per le varie tipologie di operazioni intracomunitarie e le procedure da seguire.

Tanto per cominciare, per emettere fatture intracomunitarie, è necessaria l’iscrizione al VIES.

Partita IVA regime forfettario: cos’è il VIES

VIES è l’acronimo di Vat Information Exchange Systems.

Si tratta di un sistema informatico preposto alla gestione delle informazioni sugli scambi effettuati a livello comunitario.

Il suo obiettivo è monitorare il rispetto della fiscalità.

Sono tenuti ad iscriversi al VIES tutti i soggetti intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Scopri cosa bisogna fare per ogni tipologia di scambio intracomunitario.

Acquisto di beni

Per l’acquisto di beni in ambito UE, viene applicato l’art. 38 comma 5, lettera c) del Decreto Legge n. 331/1993.

Nel caso di acquisti di beni spediti o trasportati in Italia da un altro Stato membro, bisogna fare una distinzione in base all’imponibile complessivo annuo.

Per importi inferiori a 10 mila euro (al netto dell’IVA), le operazioni con l’estero non vengono considerate scambi intracomunitari bensì sono equiparati ad acquisti effettuati da soggetti privati.

Ciò significa che non si versa l’IVA per inversione contabile (‘reverse charge’) perché l’imposta sul valore aggiunto verrà assolta nel Paese del fornitore. Non bisogna presentare il modello INTRA trimestrale.

Operazioni con l’estero d’importo superiore a 10 mila euro vengono considerate come acquisti intracomunitari. In tal caso, è necessario iscriversi al VIES e versare l’IVA per inversione contabile previa integrazione della fattura.

Dovrà anche essere presentato il modello INTRA previsto per gli acquisti.

Cessioni intracomunitarie di beni

Per le cessioni intracomunitarie di beni, si applica l’art. 41, comma 2-bis del Decreto Legge 331/1993.

Ai sensi di questo articolo, le vendite di beni effettuate da soggetti con partita IVA in regime forfettario non sono qualificate come cessioni intracomunitarie bensì come cessioni interne (nazionali).

Ciò significa che non bisogna compilare il modello INTRASTAT.

Occorrerà semplicemente emettere la fattura inserendo nelle note la dicitura:

“La cessione in oggetto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”.

Questo vale sia per soggetti privati sia per operatori economici.

Acquisti di servizi

Riguardo all’acquisto di servizi non è necessario stilare il modello INTRASTAT a meno che tu non abbia ricevuto servizi intracomunitari per almeno 100 mila euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Bisogna iscriversi al VIES, inserire la fattura di acquisto e versare l’IVA entro il 16 del mese successivo all’operazione tramite F24.

Cessioni intracomunitarie di servizi

In questo caso, devi iscriverti al VIES ed emettere fattura senza l’addebito dell’IVA (con dicitura ‘reverse charge’).

Dovrai anche compilare il modello Intra-1 quater trimestrale. Per operazioni che superano i 50 mila euro, il modello andrà compilato ogni mese.

L’obbligo di compilazione del modello INTRASTAT decade se l’operazione avviene con uno dei seguenti paesi europei (e relative aree):

– Italia (Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano);

– Francia (dipartimenti d’oltremare);

– Grecia (Monte Athos);

– Spagna (Isole Canarie, Melilla, Ceuta);

– Germania (Isola di Helgoland e territorio di Büsingen);

– Finlandia (Isole Aland);

– Regno Unito (Isole Anglo-Normanne).

Partita Iva regime forfettario: operazioni con soggetti extra UE

Le operazioni di esportazione con soggetti extra UE non rappresentano un motivo di preclusione all’accesso nel regime forfettario, contrariamente a quanto avveniva per il regime dei minimi. Si applicano le regole ordinarie previste negli articoli 8, 8-bis, 9, 67 D.P.R. del 633/1972.

La fattura di vendita va emessa senza IVA riportando la dicitura:

Cessione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 633/72”.

Per gli acquisti effettuati da fornitori extra UE valgono le regole in materia d’importazione. L’IVA viene addebitata direttamente in dogana.

In caso di prestazioni di servizi ricevute da operatori economici extra UE, il contribuente forfettario non dovrà iscriversi al VIES né presentare il modello INTRA.

Dovrà assolvere l’IVA tramite emissione di un’autofattura ed effettuare il versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

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