Commercialista Dr. Angelo Calò

Partita IVA Forfettaria e Registro di cassa telematico: cosa è cambiato da gennaio 2020?

A partire dal primo gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi ed è stata estesa la platea dei soggetti che devono emettere lo scontrino elettronico.

E per i Forfettari cosa è cambiato dal primo gennaio 2020? I contribuenti titolari di Partita IVA Forfettaria sono soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Se l’articolo 1, comma 3 del D. Lgs 127/2015 prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, nessuna esclusione è prevista in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Pertanto, è importante chiarire fin da subito che anche i Forfettari sono obbligati ad emettere gli scontrini elettronici.

 

Partita IVA Forfettaria e Scontrino Elettronico 2020: Normativa

Come sancito dall’articolo 22 del DPR 633/72, dal 1° gennaio 2020 tutti gli operatori titolari di Partita IVA, che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate, indipendentemente dal volume d’affari, devono procedere con la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Le Partite IVA Forfettarie sono esonerate dall’obbligo di emissione dell’E-Invoice, ma sono comunque obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Chi rientra in tale obbligo normativo? Oltre agli artigiani e ai commercianti (idraulici, elettricisti, meccanici, parrucchieri, estetiste, ecc.) rientrano anche i contribuenti forfettari.

Per onorare questo adempimento fiscale le Partite IVA Forfettarie devono:

  • adeguare un registratore di cassa già in possesso
  • dotarsi di un registratore telematico che generi i files con i dati e li trasmetta all’Agenzia delle Entrate
  • utilizzare la procedura telematica “Documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

Forfettari: obbligo invio telematico corrispettivi da gennaio 2020

A partire dal 1° Gennaio 2020 anche le Partite IVA che hanno fatturato meno di 400.000 euro l’anno, sono obbligate ad emettere lo scontrino digitale e a trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Il Fisco ha i poteri di svolgere controlli ed accertamenti per verificare il rispetto delle normative tributarie da parte dei contribuenti, compresi i Forfettari.

Ricordiamo che l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate potrà essere effettuato entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, o mediante l’inserimento manuale dei dati sul portale Fatture e Corrispettivi oppure con i registratori di cassa telematici.

Pertanto, al consumatore finale o al cliente/utente non si potrà più rilasciare lo scontrino e/o la ricevuta fiscale, ma verrà emesso un documento commerciale di vendita o prestazione.

Tale documento commerciale funge da titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia, per dedurre i costi sostenuti e per detrarre gli oneri Irpef.

Dal primo gennaio 2020 la vera novità è che non si deve più tenere il registro dei corrispettivi, dato che la memorizzazione elettronica e la trasmissione digitale dei dati all’Agenzia delle Entrate sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni.

La normativa fiscale vigente prevede un periodo transitorio, che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per consentire alle Partite IVA di adeguarsi alle nuove modalità di trasmissione.

Pertanto, in questo lasso temporale (primo semestre 2020) sarà ancora possibile rilasciare lo scontrino e/o la ricevuta fiscale come si è sempre fatto fino alla fine del 2019, ma i corrispettivi dovranno essere trasmessi digitalmente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità messe a disposizione.

Anche le Partite IVA Forfettarie, che sono obbligate al rilascio dello scontrino o della ricevuta, devono acquistare entro il 30 Giugno 2020 il registratore di cassa telematico dotato delle funzionalità per l’inoltro telematico degli incassi.

Il documento commerciale emesso dai registratori telematici deve contenere alcune indicazioni: Partita IVA dell’emittente, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente; domicilio fiscale, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Il documento commerciale può essere emesso anche in forma elettronica, ma in questo caso il destinatario deve essere d’accordo al rilascio telematico.

 

Passaggio dal registratore di cassa a quello telematico

Gli esercenti commerciali, comprese le Partite IVA Forfettarie, avranno sei mesi di tempo per adeguarsi alla normativa.

Secondo quanto riportato dal Provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 si dovrà transitare ai nuovi strumenti tecnologici in possesso di quelle caratteristiche tecniche in grado di garantire l’“inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati”.

A seguito della cessione\prestazione, i registratori telematici dovranno memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate e trasmetterli a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.

Per le Partite IVA che acquisteranno un registratore telematico nuovo sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino ad un tetto massimo di 250 euro.

 

Moratoria sanzioni scontrino elettronico

Nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo è prevista una moratoria delle sanzioni.

Come sancito dal comma 6 del Decreto Lgs. 127/2015, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, durante il periodo di transizione, in caso di invio dei dati oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

sanzione pari al 100% dell’imposta relativa agli ammontari non correttamente documentati,

sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nei casi più gravi.

 

Registratore telematico Partite IVA Forfettarie: come procedere con l’impostazione?

Il registratore di cassa telematico deve essere impostato in modo tale da indicare la “natura delle operazioni” e provvederà a inoltrare il flusso all’Agenzia delle Entrate suddividendo gli incassi per rimborso delle spese anticipate per conto del cliente e quelli che sono i corrispettivi incassati per la prestazione.

Ricordiamo che le Partite IVA Forfettarie sono esonerate dal versamento dell’IVA, per questo nell’impostazione del Registratore di cassa telematico si deve tenere conto di questa caratteristica.

 

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A presto.

Angelo Calò