Quali sono le regole e i costi per aprire una Società in Accomandita semplice? Si tratta di una specie di “ibrido” tra società di persone e di capitali, nel senso che esistono due categorie di soci, una delle quali (soci accomandatari) risponde in solido ed illimitatamente delle obbligazioni societarie, mentre l’altra (soci accomandanti) solo per le quote di capitale sottoscritto.
La Sas può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale differenziando in termini di competenze, disponibilità finanziarie e rischi i singoli soci.
Infatti, all’interno della Società in Accomandita Semplice vi è la coesistenza di soggetti direttamente interessati alla gestione degli affari sociali e all’attività dell’aziendale e di coloro che sono soltanto soci di capitale con rischi e poteri limitati, i quali non partecipano all’attività e all’amministrazione della società ma, in base alla loro quota di partecipazione, ne divideranno gli utili.
I soci accomandatari amministrano la società e sono responsabili in maniera solidale e illimitata; i soci accomandanti non possono amministrare la società pena l’assunzione di responsabilità solidale e illimitata, possono solo prestare la loro opera sotto la direzione degli accomandatari e possono trasferire la loro quota solo per causa di decesso oppure per atto tra vivi con il consenso della maggioranza dei soci.
La procedura per la costituzione di una società in accomandita semplice non è affatto complessa e lunga e non comporta neppure un aggravio oneroso di costi.
Vediamo quali sono i passaggi per la costituzione di una Sas e quali sono i costi previsti e per la gestione.
Indice
Costituzione di una Società in Accomandita Semplice: la redazione obbligatoria dell’Atto costitutivo
Come anticipato in premessa la costituzione di una Società in Accomandita Semplice prevede la redazione obbligatoria da parte di un notaio di un atto costitutivo della società dove devono essere riportati i soci accomandatari e i soci accomandanti; l’iscrizione alla Camera di Commercio e la divisione in quote del capitale.
Il capitale sociale della Sas è diviso in quote: ogni socio ha una quota di grandezza diversa, proporzionale ai conferimenti apportati.
Le quote di partecipazione non possono mai essere costituite da titoli azionari.
Per quanto concerne la redazione dell’Atto Costitutivo è necessario che un notaio rediga un atto pubblico per garantire la legalità delle clausole contenute.
L’atto costitutivo di una Società in Accomandita deve riportare:
- nome e cognome di tutti i soci accomandatari e accomandanti;
- oggetto sociale;
- ragione sociale, nome della società in accomandita semplice che deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che è una Sas;
- prestazioni di ogni socio;
- modalità di suddivisione degli utili;
- incarico di rappresentanze di amministrazione;
- sede principale ed eventuali sedi secondarie.
Una volta redatto l’atto costitutivo deve essere depositato entro 30 giorni successivi al registro delle imprese, insieme alle sottoscrizioni autenticate dei soci.
Società in Accomandita Semplice: Costi apertura
Come detto i costi per aprire una Società in Accomandita Semplice (Sas) sono esigui e sono rappresentati dai costi per le spese notarili e di iscrizione di tutti i soci alla gestione INPS, oltre che quelli sostenuti per l’apertura di un conto corrente aziendale dedicato.
A differenza di una società di capitale, per costituire una Società in Accomandita Semplice non è necessario un capitale minimo: i soci rispondono con il proprio patrimonio personale ed il capitale sociale può essere conferito in natura o in denaro.
Società in Accomandita Semplice: Costi di gestione
I costi di gestione annuali di una Società in Accomandita Semplice dipendono dal regime fiscale della società stessa.
Come ogni altro tipo di società, anche la Sas comporta il sostenimento di costi fissi di gestione a prescindere dall’andamento economico.
Dal secondo anno di attività in poi si deve sostenere il costo relativo al diritto camerale, il compenso annuo del Commercialista, i contributi previdenziali per ciascun socio amministratore, l’INAIL e la PEC.
Società in Accomandita Semplice: Profilo contabile e fiscale
La Società in Accomandita Semplice può essere gestita sia in regime di contabilità semplificata che in contabilità ordinaria.
Fermo restando che i limiti per restare nella contabilità semplificata sono cambiati, è necessario verificare che i ricavi dell’anno di imposta precedente o quelli previsti per l’anno in corso o successivo non siano superiori a 400.000 euro in caso l’attività abbia ad oggetto le prestazioni di servizi, o 700.000 euro in caso di altre attività.
In questo caso, bisogna redigere i registri Iva: iva acquisti, iva vendite e registro dei beni ammortizzabili.
La contabilità ordinaria consente un maggior controllo della Società in Accomandita Semplice da parte di tutti i soci in quanto è possibile controllare i flussi finanziari e patrimoniali.
La contabilità ordinaria è adeguata quando i soci sono estranei e non collegati da interessi di tipo familiare o da vincoli di natura coniugale.
In regime di contabilità ordinaria bisogna redigere libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie, scritture ausiliarie di magazzino, libri sociali obbligatori.
Il reddito prodotto concorre alla formazione della base imponibile Irpef di ogni socio.
Società in Accomandita Semplice: Previdenza
La sentenza n. 23439 del 2016 ha enunciato un principio innovativo in materia di obbligo contributivo del socio accomandatario della Società in Accomandita Semplice.
“[…] lo status giuridico di socio accomandatario non è di per se sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione INPS commercianti, essendo necessaria anche l’effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’INPS”.
I soci accomandatari della Società in Accomandita Semplice non sono obbligati ad iscriversi alla gestione INPS commercianti.
Questa iscrizione presuppone l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente, fattore che non sempre è possibile attribuire in capo al socio accomandatario della Sas.
I soci accomandanti non hanno obblighi contributivi.
Sas: Vantaggi e Svantaggi
Ecco di seguito i vantaggi della Sas:
- Non è obbligatorio il deposito del bilancio
- Possibilità di contenimento dei costi di gestione
- I soci accomandatari saranno quelli che gestiranno la società
- I redditi possono essere liquidati ai soci anche in corso d’anno, senza dover attendere l’approvazione di un bilancio.
Per quanto concerne gli svantaggi:
- la Sas deve essere costituita con l’intervento di un notaio
- in caso di fallimento o liquidazione viene aggredito il patrimonio dei soci accomandatari illimitatamente ma non quelli degli accomandanti
- la quota di utili di competenza del socio sconta imposte proporzionali
- per la cessione di quote occorre ridefinire i patti sociali.
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Angelo Calò