Commercialista Dr. Angelo Calò

Società in Nome Collettivo: costituzione, costi e Rischi

Aprire una Società in Nome Collettivo comporta costi e assorbe tante energie, ma cosa c’è da sapere sulla S.n.c.?

Se si decide di aprire un’attività commerciale con altri soci, una società in nome collettivo (SNC) può essere la soluzione ideale.

Scopriamo in questa guida quali sono i prerequisiti, i costi di apertura e di gestione e quali sono i rischi derivanti dalla costituzione di una Società in Nome Collettivo.

Società in Nome Collettivo: fonti normative

La Società in Nome Collettivo è una società di persone disciplinata dagli articoli 2291-2312 del Codice Civile.

Assimilabile per certi aspetti alla società semplice (S.s.), la Società in Nome Collettivo viene costituita quando non si dispone di fondi necessari per aprire una SRL e quando ci si vuole mettere in società in presenza di almeno due persone.

Nella Società in Nome Collettivo, a differenza della SRL, ogni socio risponde solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

Infatti, la Società in Nome Collettivo gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta, non le viene riconosciuta una personalità giuridica.

Società in Nome Collettivo Regolare e Irregolare

La Società in Nome Collettivo ha ad oggetto l’esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese, alle scritture contabili e può essere sottoposta al fallimento.

Nella prassi commerciale ci sono due tipologie di società in nome collettivo:

  • Società in nome collettivo irregolare (detta anche società in nome collettivo di fatto), quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, essendo formata di fatto dai rapporti da due o più persone per l’esercizio di un’attività, senza la formalizzazione di atti autenticati dal notaio. In tale caso, si applicano le regole della società semplice, come ad esempio le società di fatto o le società occulte.
  • Società in nome collettivo regolare, che si ha quando la società è iscritta nel registro delle imprese. In tal caso, l’atto costitutivo della società deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Aprire una Società in Nome Collettivo (S.n.c.): gli step necessari

Costituire una società in nome collettivo (SNC) conviene nel caso di piccole imprese e laddove non si disponga di capitali sufficienti per aprire una S.r.l.

Come specificato nell’art. 2295 c.c. l’iscrizione della società è realizzabile depositando l’atto costitutivo redatto per iscritto presso il Registro delle imprese.

Per essere valido, l’atto costitutivo deve contenere:

  • Ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci e dall’indicazione del rapporto sociale (2292 c.c.);
  • Generalità dei soci;
  • Indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
  • Conferimenti di ciascun socio e il valore a essi attribuito;
  • Sede della società ed eventuali sedi secondarie;
  • Quota di partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite;
  • Oggetto sociale, cioè l’attività che si intende svolgere;
  • Durata della società;
  • Criteri di ripartizione degli utili o delle perdite.

Al momento della stipula dell’atto costitutivo è necessario aprire la Partita IVA, che va comunicata al notaio.

Alla S.n.c. viene data conferma dell’iscrizione tramite la visura, documento necessario anche al Commercialista.

I soci devono comunicare l’inizio dell’attività presso la Camera di Commercio competente sul territorio.

In merito ai contributi previdenziali e assistenziali è necessario assolvere agli adempimenti burocratici con l’INPS.

Società in Nome Collettivo e Società Semplice: quali sono le differenze?

Tra la Società Semplice e la Società in Nome Collettivo intercorrono delle differenze sostanziali:

  • nella Società Semplice, a differenza della SNC, non è prevista una tutela dell’integrità del patrimonio sociale,
  • il creditore del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2305 c.c.).

Società in Nome Collettivo: Costi di apertura

Al momento di apertura della Società in Nome Collettivo i soci devono sostenere alcuni costi che possono variare sensibilmente.

Infatti, per la costituzione di una S.n.c. bisogna pagare un’imposta di bollo pari a 156 Euro, più 200 euro di imposta di registro.

Per quanto concerne i costi dell’atto notarile, vanno da un minimo di 600,00 ai 1.300,00 euro e l’importo dipende dall’ammontare del capitale sociale.

Inoltre, bisogna tenere conto dell’onorario del Commercialista e del Notaio.

Società in Nome Collettivo: Costi di gestione

Aprire una Società in Nome Collettivo comporta la necessità di sostenere costi di gestione annuali:

  • l’imposta di bollo pari a 156 euro;
  • l’imposta di registro pari a 200 euro;
  • diritti di segreteria pari a 90 euro;
  • diritto annuale pari a 200 euro;
  • versamento dei propri contributi artigiani o commercianti che dovranno essere versati anche se non hai prodotto reddito di impresa.

Società in Nome Collettivo: Regime fiscale

Il regime fiscale prevede che la Società in Nome Collettivo sia soggetta sia alle imposte dirette che alle imposte indirette.

La tassazione del reddito della Snc segue le regole previste per la tassazione del reddito d’impresa, se ha ad oggetto un’attività commerciale, un’attività agricola, un’attività artigianale.

Il reddito della società in nome collettivo viene tassato ai fini IRPEF e viene attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili indipendentemente dall’effettiva percezione.

La società è soggetta all’IVA.

È possibile optare per un regime contabile semplificato o in contabilità ordinaria. Il primo è il più conveniente se si è all’inizio di un’attività o se si rispettano i limiti fissati per rientrare in questo regime.

Il regime contabile semplificato non è oneroso, non richiede molti adempimenti contabili e scadenze fiscali.

Società in Nome Collettivo: Obblighi

Una volta costituita una Società in Nome Collettivo ne derivano obblighi e diritti patrimoniali e amministrativi in capo ai soci.

Per quanto riguarda i diritti amministrativi, questi si riassumono in:

  • diritto di esprimere il proprio consenso in tutti quei casi in cui è prevista una decisione collettiva da parte dei soci;
  • diritto di contestare il bilancio di esercizio;
  • diritti di controllo da parte dei soci che non partecipano all’amministrazione;
  • diritto di chiedere la revoca dell’amministratore per giusti motivi;
  • diritto di recesso.

Tra i diritti patrimoniali rientrano:

  • il diritto agli utili;
  • il diritto alla liquidazione in caso di scioglimento.

Società in Nome Collettivo: Rischi

Come tutte le attività imprenditoriali, anche per le Società in Nome Collettivo esiste il rischio d’impresa che comporta conseguenze sia in capo alla società sia in capo ai soci.

I creditori sociali possono aggredire il patrimonio personale dei soci, qualora il patrimonio della società non sia sufficiente a soddisfare le loro pretese.

 

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Angelo Calò